Al professionista il legislatore ha dato la possibilità di dedurre in parte i costi relativi all’abitazione che sia ulteriormente destinata a sede della propria attività lavorativa.
L’agevolazione è prevista sia ai fini delle imposte dirette che dell’Iva.
Per quanto riguarda le imposte sul reddito la previsione normativa è contenuta nel comma 3 dell’art. 54 del TUIR. Infatti, al professionista che sia anche proprietario dell’immobile è concesso di dedurre il 50% della rendita catastale, mentre per il soggetto che sia in locazione la deduzione riguara il 50% del canone.
Si ricorda che tali deduzioni, trattandosi di professionisti, vanno imputate per cassa, ovvero in base alla data degli effettivi pagamenti dei canoni.
Inoltre, ad ulteriore tutela della deduzione spettante, sarebbe opportuno che il contratto facesse riferimento alla facoltà da parte del conduttore di adibire l’abitazione in parte a sede della propria attività professionale.
Peraltro la deduzione spetta solo qualora il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o della professione.
Sono deducibili anche le spese condominiali? E le utenze dell’abitazione? Ed eventuali spese per migliorie sull’immobile?
La risposta a tutte queste domande è positiva, infatti il medesimo comma 3 dell’articolo sopra citato disciplina che “nella stessa misura – ovvero sempre al 50% – sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonchè quelle relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione”.
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