
Anno nuovo, regime vecchio. Ma non per tutti: sono diverse infatti le partite iva che a cavallo tra un anno solare e l’altro si trovano a fare i conti, per obbligo o per scelta, con l’uscita dai regimi minori (forfettario o dei minimi).
Se si sfora la soglia di fatturato in corso d’anno (65.000€ per i forfettari) si passa ad un nuovo regime, per esempio alla contabilità semplificata, solo l’anno successivo. Analizziamo quindi cosa cambia nelle differenti ipotesi di passaggio di regime e in che modo si può ottimizzare il carico fiscale.
Uscita dai minimi o dal forfetario: gli scenari possibili
Vediamo di seguito alcune ipotesi: il passaggio al forfettario per chi era nel regime dei minimi, oppure l’ingresso nella contabilità semplificata per chi era nei minimi o nel forfettario.
Primo caso: passaggio dai minimi al forfettario
Un professionista nel regime dei minimi può passare al forfettario o alla contabilità semplificata allo scadere del quinto anno di attività, al compimento del 35esimo anno di età, oppure qualora abbia perso i requisiti per restare nei minimi.
Le novità riguarderanno anzitutto la fatturazione. Le fatture emesse dal 1 gennaio saranno sempre non soggette ad Iva e non c’è (per il momento) l’obbligo di fatturazione elettronica, situazione che potrebbe però cambiare nel corso del 2022.
Va indicato il nuovo titolo di non applicabilità dell’iva previsto per il regime forfettario. E’ importante ricordare che le fatture emesse durante il regime dei minimi e non ancora incassate al 31 dicembre non devono essere modificate.
Non è prevista la rettifica della detrazione iva considerando che il regime di detrazione non muta.
Per quanto riguarda le prestazioni soggette a ritenuta (lavoro autonomo, provvigioni), il committente (cliente) continua a non operare la ritenuta; è opportuno però modificare nelle fatture emesse il riferimento normativo che prevede la non applicazione della ritenuta.
Imposte sui redditi: per i beni strumentali e gli altri acquisti effettuati dal 1° gennaio nel regime forfetario non si deduce più alcun costo in quanto la deduzione è sostituita dalla determinazione forfetaria del reddito.
E’ utile a questo proposito effettuare una valutazione di convenienza: è vantaggioso per chi effettua il passaggio al forfettario anticipare costi e spese, inclusi quelli per beni strumentali, in quanto nel regime forfetario i componenti negativi non sono poi più deducibili. Per i beni strumentali nuovi risulta applicabile inoltre il super ammortamento ed eventualmente l’iper ammortamento.
Secondo caso: passaggio da minimo a semplificato
Chi esce dal regime dei minimi può optare anche per la contabilità semplificata.
Per quanto riguarda la fatturazione, in questo caso le fatture emesse dal 1 gennaio sono in regime iva ed obbligatoriamente in formato elettronico.
Le fatture emesse durante il regime dei minimi non ancora incassate al 31 dicembre non devono essere modificate.
Rettifica della detrazione IVA: il contribuente ex minimo ha diritto a recuperare l’iva su beni strumentali acquistati nei 5 anni precedenti e sul magazzino in giacenza al 31 dicembre.
La rettifica avviene nella prima liquidazione iva utile ed è riepilogata nella dichiarazione iva presentata per l’anno in corso (primo anno in regime ordinario iva) ad aprile dell’anno successivo.
Ai fini reddituali la rettifica a favore costituisce una sopravvenienza attiva da tassare nell’anno seguente (competenza di cassa).
Ritenute: per le prestazioni soggette a ritenuta (lavoro autonomo, provvigioni), il committente (cliente) deve operare la ritenuta per i pagamenti effettuati dal 1 gennaio, pertanto sulle fatture emesse da tale data è opportuno indicare la ritenuta.
L’obbligo della ritenuta riguarda però anche le fatture emesse fino al 31 dicembre in regime dei minimi e incassate dal 1 gennaio, cioè dopo il passaggio alla contabilità semplificata, sebbene su tali fatture fosse indicato di non applicare la ritenuta. È quindi opportuno comunicare al proprio cliente che dal 1 gennaio non è più nel regime dei minimi ed è quindi soggetto a ritenuta.
Imposte sui redditi: per i beni strumentali acquistati/entrati in funzione dal 1 gennaio, il costo si deduce mediante il processo di ammortamento e non più nell’anno di pagamento.
Valutazione di convenienza: è vantaggioso, ove possibile, cercare di anticipare l’’incasso dei componenti positivi in quanto scontano la tassazione al 5%.
Terzo caso: forfettari, permanenza nel regime o passaggio alla semplificata
I forfettari alla fine del quinto anno di attività smettono di essere start up e perdono la tassazione agevolata con l’aliquota dell’imposta sostitutiva al 5% anziché al 15%.
Devono perciò decidere se restare nel forfettario accogliendo la tassazione al 15% oppure entrare nella contabilità semplificata.
Nel primo caso, considerato che non si tratta di una modifica di regime, non vi sono adempimenti specifici.
Nel secondo caso bisogna invece considerare diverse novità.
Va sottolineato inoltre che il passaggio alla semplificata è obbligatorio per i forfettari che perdono i requisiti (da verificare a ogni inizio anno! Scrivimi qui per chiedermi il questionario 2022 di verifica dei requisiti!) tra cui coloro che superano la soglia dei 65.000 € di fatturato.
Iva: le fatture emesse dal 1 gennaio sono in regime iva e obbligatoriamente in formato elettronico.
Le fatture emesse durante il regime forfetario non ancora incassate al 31 dicembre restano così.
L’ex forfetario ha inoltre diritto a recuperare l’iva su beni strumentali acquistati nei 5 anni precedenti e sul magazzino in giacenza al 31 dicembre. La rettifica avviene nella prima liquidazione iva utile ed è riepilogata nella dichiarazione iva presentata per l’anno in corso ad aprile dell’anno successivo.
Ritenute: per le prestazioni soggette a ritenuta, il cliente deve operare la ritenuta per i pagamenti effettuati dal 1° gennaio; sulle fatture emesse da tale data è opportuno indicare la ritenuta. L’obbligo della ritenuta riguarda però anche le fatture emesse fino al 31 dicembre e incassate dopo questa data. È quindi opportuno comunicare al proprio cliente che dal 1 gennaio non si è più nel regime forfetario ed è quindi soggetto a ritenuta.
Imposte sui redditi: per i beni strumentali acquistati/entrati in funzione dal 1° gennaio il costo si deduce mediante il processo di ammortamento. E’ dunque conveniente, ove possibile, rinviare il sostenimento di costi e spese (inclusi quelli per beni strumentali) da fine anno all’uscita dal regime, considerando che prima non sono deducibili. In particolare per i beni strumentali acquistati durante il regime forfettario è preclusa la deduzione delle quote d’ammortamento anche durante il regime di contabilità semplificata. Può essere vantaggioso, sempre ove possibile, sollecitare l’incasso dei componenti positivi prima dell’uscita dal regime, soprattutto nel caso di regime forfetario startup, in quanto tassati al 5%.
Restiamo in contatto!
Hai trovato utile questo articolo? Puoi approfondire il tuo caso specifico acquistando una consulenza, iscrivendoti alla Newsletter per ricevere aggiornamenti su questo e altri temi e iscrivendoti al gruppo Facebook dedicato alle domande!
Lascia un commento