
Ci stiamo abituando al fatto che tutto cambia nel nostro mondo, anche ciò che era rimasto invariato per decenni: stavolta tocca alla prestazione di lavoro autonomo occasionale.
Il prima
Prima delle novità il prestatore occasionale (di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile) svolgeva le proprie prestazioni dopo essersi accordato con il committente (ovvero il soggetto che commissiona il lavoro). Non andava fatta nessuna comunicazione, né preventiva né successiva.
Si trattava di rapporti di lavoro semplici, comodi. Occasionali ovviamente, perchè comunque alla base doveva esserci il fatto che non fossero ricorrenti al punto da rendere necessario il passaggio o ad un tipo di lavoro di lavoro dipendente o all’apertura di partita iva. Questa praticità era un unicum nel panorama legislativo e fiscale italiano, una rarità.
Prima di che data?
Ora tutto è cambiato. Dal 21 dicembre 2021 tutto questo dovrà prevedere ulteriori accortezze.
Il dopo
Sarà infatti necessario svolgere questo tipo di rapporti previa comunicazione degli stessi (preventiva, quindi prima dell’avvio della collaborazione) all’Ispettorato del lavoro.
Chi deve farlo
Fortunatamente la nota dell’11 gennaio 2022 dell’Ispettorato del Lavoro chiarisce che a fare tale comunicazione devono essere le imprese e non i professionisti per cui se sei artigiano/a o commerciante o società devi fare le comunicazioni del caso se invece sei committente professionista no!
Rimangono escluse dalla nuova comunicazione i rapporti con soggetti che svolgono attività intellettuale ai sensi dell’art. 2229 del C.C.: questi sono soggetti iscritti ad Albi che già in precedenza non potevano svolgere tali attività in modo occasionale. Nel caso in cui questi stessi soggetti intraprendessero attività occasionale diversa da quella intellettuale rientrerebbero invece nella nuova normativa.
Cosa fare
Va inviato un sms o una mail alla sede competente (fa fede il luogo di svolgimento della prestazione) dell’Ispettorato del Lavoro.
La mail (senza allegati) dovrà contenere i dati di committente e prestatore, il luogo della prestazione, una sintetica descrizione dell’attività e la data di inizio nonchè il presumibile arco di svolgimento temporale della prestazione stessa. In caso di necessità di prolungare il periodo andrà fatta ulteriore successiva comunicazione. Anche il compenso fissato va indicato.
Valgono, ovviamente, tutte le regole precedentemente in vigore relative agli elementi essenziali affinchè la prestazione possa considerarsi occasionale.
Da quando farlo
Se il rapporto è iniziato e terminato prima del 21/12/2021: nessuna comunicazione da fare, anche se il compenso non è stato pagato prima del 21/12 ma successivamente.
Se il rapporto era in essere all’11/1/2022 (indipendentemente dalla data di inizio) va fatta comunicazione (che non è però “preventiva” entro e non oltre il 18/1/2022.
Se il rapporto viene avviato dal 12/1/2022 la comunicazione deve essere per forza preventiva.
La ricevuta di prestazione occasionale
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Ricordo che la ritenuta del 20% non si applica qualora il committente non sia sostituto di imposta ovvero sia un privato o un forfettario, mentre l’iscrizione alla Gestione Separata Inps scatta superata la soglia annuale di 5.000€.
Le sanzioni
Il mancato rispetto del nuovo adempimento prevede sanzioni severe: in caso di comunicazione omessa o infedele la sanzione va da 500€ a 2.500€ per ciascun lavoratore autonomo.
Riferimenti normativi e altri articoli del blog:
- Nota dell’Ispettorato del Lavoro n. 29 dell’11/1/2022 –> Contiene tutti gli indirizzi mail da utilizzare a seconda della sede competente
- Art. 13 DL 146/2021
- Per approfondire ancora qui sul Blog: Forfettari e acquisti da prestatori occasionali e Prestazioni autonome occasionali
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