Q: Apro partita iva nel 2020 ed ho tutti i requisiti per accedere al regime forfettario. Nel 2019, però, ho svolto la medesima attività come occasionale, mi è possibile accedere comunque al regime o, essendo questo precluso a chi svolga “mera prosecuzione di attività precedente” non posso farlo in quanto ho già esercitato in modo occasionale la medesima attività? Quale aliquota nel caso devo applicare, 5 o 15%?
A: Hai diritto ad accedervi.
In merito a questo dubbio l’Agenzia si è già espressa più volte. Prima con Risoluzione n. 239 del 2009, in merito ad un regime agevolato precedente al forfettario, dando la possibilità di accedervi anche a coloro che avessero precedentemente svolto attività autonoma occasionale, poi con Circolare n. 17 del 2012, specificando che l’aver svolto nell’anno precedente prestazioni occasionali, non impedisce l’accesso al regime in quanto queste non costituiscono reddito di lavoro autonomo ma redditi diversi ai sensi dell’art. 67 del TUIR
Inoltre, a mio parere, è anche possibile in tal caso beneficiare dell’aliquota ridotta del 5%. Infatti, il 5%, ovvero l’aliquota ridotta start up per i primi 5 anni di attività (l’aliquota ordinaria sarebbe del 15%) spetta, da istruzioni del modello Unico, nel rispetto congiunto di queste 3 condizioni:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di cui al comma 54.
Per quanto riguarda chi abbia svolto pre apertura di partita iva un’attività occasionale, ci potrebbe essere incompatibilità con i punti a) e b). Mentre per il punto a) l’incompatibilità viene meno secondo la Risoluzione e la Circolare già indicate, per il punto b), sempre alla luce dei medesimi riferimenti normativi, non si ravvisa prosecuzione anche in questo caso non trattandosi di precedente attività autonoma ma di redditi diversi.
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