
E’ arrivato il credito d’imposta del 30% sulle rimanenze di magazzino, studiamolo insieme.
Le rimanenze di magazzino potranno a breve pesare un po’ meno sulle spalle delle imprese tessili e della moda fiaccate dal calo delle vendite dell’ultimo periodo. E’ arrivato infatti il Bonus Tessile e Moda: un credito d’imposta del 30% sulle giacenze di sartorie, maglifici, aziende calzaturiere e del mondo della pelletteria, nastrifici, filatoi, bottonifici e imprese ausiliarie dell’industria della moda.
Aperto anche alle microimprese? Sì, ma attenzione alle condizioni
Il credito d’imposta è stato pensato per compensare i danni economici della pandemia. E lo spettro delle imprese che operano nel settore moda e che potranno far domanda per ottenerlo è davvero ampio: in allegato al Dm Mise del 27/07/2021 c’è la lista dei codici Ateco ammessi. C’è spazio per molti tipi di imprese. Ma l’agevolazione, introdotta come gli altri bonus dal decreto Rilancio, scatta solo a determinate condizioni. Qui i calcoli da fare a prima vista sembrano complicatissimi, ma vediamo di fare un po’ di luce.
Come calcolare il Bonus Moda
Si legge nel testo di legge che il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del “30% dell’incremento delle rimanenze finali nel periodo in corso al 10/03/2020 e a quello in corso al 31/12/2021, rispetto alla media del medesimo valore registrato nei 3 periodi d’imposta precedenti”.
Cosa vuol dire? Se a fine 2020 o a fine 2021 le giacenze superano in valore la media delle giacenze dei tre anni precedenti, si ha diritto al bonus. In caso contrario, no.
Se si ha diritto al bonus, il credito d’imposta sarà pari al 30% del valore eccedente la media dello stesso valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti all’anno di spettanza del beneficio.
Dunque: il bonus targato 2020 sarà il 30% di X (dove X sta per le rimanenze finali del 2020 meno la media delle rimanenze del triennio 2017-2019), mentre il bonus targato 2021 sarà pari al 30% delle rimanenze finali del 2021 meno la media delle rimanenze del triennio 2018-2020.
Come richiedere il Bonus Moda e Tessile
Dopo lunga attesa i tempi sono stati finalmente disciplinati con Provvedimento n. 293378 del 28/10/2021: la domanda per l’anno 2021 va trasmessa entro il 22/11/2021. Attraverso apposito modello si può già comunicare, direttamente all’Agenzia delle Entrate, l’incremento di valore delle rimanenze di magazzino così da permettere l’individuazione della quota percentuale realmente fruibile. Percentuale che, dettaglio non di poco conto, sarà determinata in rapporto alle risorse disponibili, che sono limitate: nello specifico si tratta di 95 milioni stanziati per il 2021 e 150 milioni per il 2022, come spesso accade, recentemente, per i bonus.
La domanda può essere inviata in via telematica all’Agenzia delle Entrate tramite il modello direttamente dai soggetti interessati oppure tramite intermediario. Come per gli altri bonus, verrà poi rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, o lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati. La percentuale di credito di cui si potrà beneficiare dovrebbe essere comunicata entro dieci giorni dalla scadenza.
Come utilizzare il credito
Il credito d’imposta sarà utilizzabile soltanto in compensazione nel modello F24 dal 1° gennaio del periodo successivo a quello di maturazione, e si ritiene non sarà imponibile ai fini dei redditi/Irap.
E se il periodo d’imposta non è ancora chiuso?
Come si fa a calcolare in tal caso il valore del magazzino? Le istruzioni chiariscono che le imprese che si trovano in questa condizione dovranno fare un calcolo presuntivo, sulla base delle rimanenze finali che si prevede di registrare.
E se l’eccesso di rimanenze riguarda sia il 2020 sia il 2021?
Si potranno inviare due distinte comunicazioni (bonus “targato 2020” e “targato 2021”). Su tutti questi aspetti si attendono chiarimenti ufficiali.
(A cura di Mara Pitari)
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