
Introdotto per il bienno 2021 e 2022 dalla Legge di Bilancio 2021 (e prorogato al 2023 dalla Legge di Bilancio 2022), il Bonus Acqua Potabile consiste in un credito di imposta pari ad una percentuale delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica E290, destinato al miglioramento qualitativo delle acque derivanti dagli acquedotti e destinate al consumo umano, al fine, tra l’altro, di ridurre il consumo di plastica.
Chi può beneficiarne?
Hanno diritto al Bonus Acqua Potabile:
- Persone fisiche
- Soggetti esercenti attività di impresa, arte e professione
- Enti non commerciali
In presenza di quali requisiti?
Per verificare se il soggetto che ha sostenuto la spesa possa ricevere il Bonus Acqua Potabile è necessario innanzi tutto verificare che egli abbia idoneo titolo di possesso sull’immobile oggetto del Bonus.
Per coloro che non abbiano contabilità ordinaria è necessario il pagamento tracciato e in ogni caso il documento che attesta la spesa deve contenere il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
A quanto ammonta il credito di imposta?
Inizialmente previsto al 50%, con Provvedimento di Agenzia Entrate n. 102326/2022 l’ammontare concesso è stato ridotto al 30,3745%, con dei massimali.
In particolare, per i privati il limite massimo è di 1.000€ per ciascuna unità immobiliare, mentre per gli altri soggetti il limite massimo è di 5.000€ per ciascuna unità sede di attività commerciale o istituzionale.
Come generare e quindi utilizzare il credito?
Il credito nasce a seguito di presentazione di apposita domanda, sul sito di Agenzia delle Entrate stessa, da presentare nel mese di febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa. Inoltre, l’operazione è soggetta a comunicazione sulla piattaforma ENEA per il risparmio energetico.
Successivamente, i privati riporteranno l’importo spettante in dichiarazione dei redditi, e potranno utilizzarlo in compensazione o chiedendolo a rimborso, mentre gli altri soggetti possono utilizzarlo solo in compensazione (codice tributo 6975).
Se l’intervento è effettato su più immobili in dichiarazione dei redditi andranno compilate più righe, una per immobile, in dichiarazione dei redditi.
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